Decreto 4 giugno 2002, n. 144 Art. 13Prova facoltativa di lingua straniera
Capo III Svolgimento delle prove concorsuali
1. Nell'ambito della prova orale, i candidati, che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione, possono sostenere una prova facoltativa di lingua straniera tra le lingue francese, inglese, tedesco e spagnolo diversa da quella oggetto della prova scritta. Alla prova facoltativa e' attribuito un punteggio aggiuntivo ((fino ad un massimo di 1,50 centesimi)) .