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Decreto 2 luglio 2002, n. 239 · Decreto 2 luglio 2002, n. 239 — Regolamento di attuazione dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura

Decreto 2 luglio 2002, n. 239 Art. 2Denuncia, liquidazione e versamento del contributo

En vigueurTexte officiel

1. I soggetti obbligati di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4 del presente articolo individuano distintamente dall'imposta sulle assicurazioni il contributo di cui all'articolo 1 e provvedono mensilmente al versamento, negli stessi termini stabiliti per l'imposta sulle assicurazioni di cui all' articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni e integrazioni, presso i soggetti incaricati della riscossione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni. Quanto alle modalita' di versamento si applicano le disposizioni di cui al decreto direttoriale 17 dicembre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 dicembre 1998, n. 301.

2. Le imprese di assicurazione, nelle denunce dell'ammontare complessivo dei premi e accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, di cui all' articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni e integrazioni, indicano distintamente, in apposito allegato, l'importo dei premi riguardanti i contratti di cui all'articolo 1 del presente regolamento nonche' l'importo dovuto per il contributo e i dati dei relativi versamenti; copia dell'allegato a cura del soggetto obbligato e' inviata al Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione.

3. I rappresentanti fiscali delle imprese di assicurazione aventi la propria sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica italiana, nella denuncia mensile dei premi incassati nel mese precedente di cui all' articolo 89, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 , da presentare agli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio, indicano in apposito allegato, distintamente, l'importo dei premi riguardanti i contratti di cui all'articolo 1 del presente regolamento nonche' l'importo dovuto per il contributo previsto dallo stesso articolo e i dati dei relativi versamenti eseguiti; copia dell'allegato a cura del soggetto obbligato e' inviata al Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione.

4. I contraenti domiciliati o aventi sede in Italia, che stipulano una delle assicurazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento con assicuratori all'estero, diversi da quelli di cui al comma 3, nella denuncia da presentare agli uffici delle entrate competenti per territorio, entro un mese dal giorno del pagamento del premio all'assicuratore, ai sensi dell' articolo 11 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni e integrazioni, indicano distintamente l'importo dovuto per il contributo di cui all'articolo 1 e i dati dei relativi versamenti eseguiti; copia della denuncia a cura del soggetto obbligato e' inviata al Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione.

5. Sulla base dei dati contenuti nell'apposito allegato alle denunce di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, gli uffici delle entrate procedono alla liquidazione definitiva del contributo di cui all'articolo 1 del presente regolamento, dovuto per l'anno precedente, secondo le modalita' e i termini previsti per l'imposta sulle assicurazioni, di cui all' articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , e successive modificazioni e integrazioni.

Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 9 e 11 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (per l'argomento si veda nelle note alle premesse): "Art. 9 (Denuncia e versamenti). - 1. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonche' eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonche' per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti cosi' effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4. 2. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da 5 a 8, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui e' dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo. 3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in conformita' al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Sulla base della denuncia l'ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio del registro. 5. L'importo da pagare e' arrotondato alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario.". "Art. 11. - Per le assicurazioni stipulate, da contraenti domiciliati od aventi sede in Italia, con assicuratori all'estero, la denunzia dell'ammontare del premio e degli accessori versati all'assicuratore estero ed il pagamento della corrispondente imposta devono essere eseguiti dal contraente all'ufficio del registro nella cui circoscrizione egli ha il suo domicilio. La denunzia deve essere presentata entro un mese dal giorno del pagamento del premio ed accessori all'assicuratore; l'imposta relativa deve essere pagata contemporaneamente alla denunzia. Per le merci trasportate da o verso l'Italia, gli uffici doganali sono tenuti ad accertare, all'atto delle operazioni doganali, se sia stata stipulata assicurazione contro i rischi del trasporto e, quando questa risulti stipulata con assicuratore all'estero, a controllare se per la stessa sia stata pagata l'imposta dovuta a norma dell'art. 1 della presente legge, o, in caso diverso, a segnalare l'assicurazione all'ufficio del registro nel cui distretto sono domiciliati o hanno sede il contraente o, nella ipotesi di cui al quinto comma, lettera e), dell'art. 1, la ditta o persona assicurata.". - Per l'argomento del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 , vedi nelle note alle premesse. - Il decreto direttoriale del Ministero delle finanze 17 dicembre 1998, reca: "Approvazione dei modelli di versamento in lire e in euro delle entrate gia' di competenza dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio e modalita' di riscossione". - Si riporta il testo dell' art. 89, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse): "5. Il rappresentante deve presentare all'ufficio del registro di Roma mensilmente la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta.".