Decreto 24 luglio 2003, n. 263 Art. 5Destinazione dei beni mobili
1. Ai beni mobili registrati e agli altri beni mobili indicati all' articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 , si applicano le disposizioni di cui all' articolo 301-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43 , e successive modificazioni ed integrazioni. Conseguentemente, detti beni possono essere affidati dall'Autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale al Dipartimento della pubblica sicurezza - Servizio centrale di protezione, ove ne faccia richiesta per l'impiego nelle proprie attivita' di istituto. Gli stessi beni, divenuta definitiva la confisca, possono essere assegnati, a richiesta, all'Ufficio che ne ha avuto la custodia. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni recate dal predetto articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 .
2. Le somme ricavate dalla vendita di beni mobili non indicati nel comma 1, ivi compresi i titoli ed i valori mobiliari, o per i quali non sia stata fatta richiesta di affidamento, sono versate direttamente, a cura dell'amministratore giudiziario, presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato con imputazione sul capitolo di entrata 3322.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell' art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1): «Art. 100 (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga). - 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di Polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'Autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di' Polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di Polizia antidroga; se vi ostano esigenze processuali, l'autorita' giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. 2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'Autorita' giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale . 3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario. 4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, dell'amministrazione di appartenenza degli organi di Polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresi' essere assegnati, a richiesta anche ad associazioni, comunita', od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti. 5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297 , e del Ministero della sanita' con vincolo di destinazione per le attivita' di recupero dei soggetti tossicodipendenti.». - Si riporta il testo dell' art. 301-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale): «Art. 301-bis (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando). - 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di Polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di Polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di Polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. 2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario. 3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i beni sequestrati sono ceduti ai fini della loro distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri e' eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato e il ricevitore capo della dogana, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la distruzione, in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, direttamente con una o piu' ditte del settore. 4. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o il ricevitore capo della dogana, prima di procedere all'affidamento in custodia giudiziale o alla distruzione dei beni mobili di cui ai commi 1 e 3, devono chiedere preventiva autorizzazione all'organo dell'autorita' giudiziaria competente per il procedimento, che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla distruzione, all'avente diritto e' corrisposta una indennita' sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro. 6. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3. 7. Sono abrogati i commi 5 , 6 e 7 dell'art. 4 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375 . 8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.».
Renvoie à
- Decreto 24 luglio 2003, n. 263 Art. 1
- Decreto 24 luglio 2003, n. 263 Art. 100
- Decreto 24 luglio 2003, n. 263 Art. 17
- Decreto 24 luglio 2003, n. 263 Art. 301
- Decreto 24 luglio 2003, n. 263 Art. 4