Decreto 6 ottobre 2003, n. 296 Art. 13Cause di revoca dell'assegnazione
Capo III Alloggi di servizio in assegnazione temporanea a titolo oneroso
1. L'assegnazione dell'alloggio puo' essere revocata al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) sopravvenuto accertamento dell'insussistenza, al momento dell'assegnazione dell'alloggio, delle condizioni per ottenere l'assegnazione stessa;
b) sopravvenienza delle condizioni ostative all'assegnazione dell'alloggio di cui all'articolo 7, comma 3;
c) sopravvenienza di inderogabili esigenze di servizio o di cause di forza maggiore.