Decreto 6 ottobre 2003, n. 296 Art. 16Canone, spese ed oneri accessori
Capo III Alloggi di servizio in assegnazione temporanea a titolo oneroso
1. Il canone mensile di assegnazione in uso degli alloggi di servizio e' determinato, in occasione di ogni nuova assegnazione, dall'ufficio provinciale del territorio competente ed e' aggiornato automaticamente ogni anno, in misura pari al 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice di prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.
2. Il versamento del canone mensile e' imputato al capo 14, capitolo 3560 (entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
3. Per le spese e gli oneri accessori si applicano le disposizioni dell'articolo 6.