Decreto 6 ottobre 2003, n. 296 Art. 18Spese ed oneri accessori
Capo IV Alloggi collettivi di servizio in uso temporaneo
1. Le spese per gli alloggi collettivi di servizio, ivi comprese quelle inerenti agli arredi e materiali di casermaggio ed ai servizi strettamente connessi alla funzionalita' degli alloggi, sono a carico dell'Amministrazione.
2. Gli importi inerenti al consumo dell'acqua, dell'energia elettrica e del riscaldamento sono a carico del fruitore dell'alloggio, quale spesa fissa forfetaria da aggiornare annualmente da parte dell'ufficio provinciale del territorio.
3. Gli importi delle spese sostenute dall'Amministrazione per la riparazione dei danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio collettivo di servizio sono posti a carico dell'utente.