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Decreto 6 ottobre 2003, n. 296 · Decreto 6 ottobre 2003, n. 296 — Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le sedi periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Decreto 6 ottobre 2003, n. 296 Art. 5Durata dell'assegnazione, rilascio e recupero coattivo dell'alloggio

Capo II Alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico

En vigueurTexte officiel

1. L'assegnazione e' limitata al periodo dell'incarico presso la sede di servizio e cessa di diritto al termine dell'incarico stesso. L'assegnatario rilascia l'alloggio nei trenta giorni successivi. L'organo competente all'assegnazione notifica in via amministrativa all'interessato l'avviso di rilascio.

2. Il recupero coattivo dell'alloggio, nel caso in cui l'assegnatario non rispetti l'obbligo di rilascio nel termine prescritto, e' disciplinato dalle disposizioni dell'articolo 15.