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Decreto 13 febbraio 2007, n. 39 · Decreto 13 febbraio 2007, n. 39 — Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al regolamento approvato con decreto 4 giugno 2002, n. 144, recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. Articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139

Decreto 13 febbraio 2007, n. 39 Art. 2

Capo I Modificazioni ed integrazioni al Regolamento, approvato con decreto 4 giugno 2002, n. 144, recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia

En vigueurTexte officiel

1. All'articolo 2 del Decreto, la lettera d) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «d) godimento dei diritti politici». Dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere: «e) idoneita' fisica all'impiego; a tale fine l'Amministrazione puo' sottoporre a visita medica i candidati in qualsiasi momento». «f) laurea specialistica conseguita presso un'universita' o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: giurisprudenza, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze dell'economia, sociologia, programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, storia contemporanea, studi europei. Sono, altresi', ammessi i diplomi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia e commercio, economia politica, economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, sociologia, storia e lauree equipollenti, rilasciati dalle universita' o istituti di istruzione universitaria equiparati, secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento, previsto dall' articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 .».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «2. I titoli di studio conseguiti all'estero presso universita' e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati equipollenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia.».

Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto n. 144 del 2002, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Requisiti di ammissione al concorso). - 1. Per l'ammissione al concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, i candidati debbono risultare in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non superiore a quella stabilita' dal regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , con decreto ministeriale del 23 luglio 1999, n. 357 ; c) qualita' morali e di condotta di cui all' art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 ; d) godimento dei diritti politici; e) idoneita' fisica all'impiego; a tale fine l'Amministrazione puo' sottoporre a visita medica i candidati in qualsiasi momento; f) laurea specialistica conseguita presso un'universita' o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: giurisprudenza, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze dell'economia, sociologia, programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, storia contemporanea, studi europei. Sono, altresi', ammessi i diplomi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia e commercio, economia politica, economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, sociologia, storia e lauree equipollenti, rilasciati dalle universita' o istituti di istruzione universitaria equiparati, secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento, previsto dall' art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 . 2. I titoli di studio conseguiti all'estero presso universita' e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono dichiarati equipollenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia.».