Decreto del presidente della repubblica 9 giugno 1981, n. 31 Art. 17Liquidazione dei nuovi stipendi e contributi sindacali
Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l' art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 . I nuovi stipendi spettanti per i decorsi periodi saranno conguagliati con quanto gia' corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e di acconto di L. 40.000 mensili, non piu' dovuto. Ai benefici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli si applica l' art. 170 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Renvoie à
- Decreto del presidente della repubblica 9 giugno 1981, n. 31 Art. 170
- Decreto del presidente della repubblica 9 giugno 1981, n. 31 Art. 172