Decreto del presidente della repubblica 27 luglio 1981, n. 4 Art. 2Traffico aereo civile
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1. Il traffico aereo civile e il traffico aereo di cui all' articolo 228 del testo unico disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare prendono il nome di traffico aereo generale.
2. In materia di accordi particolari, priorita' di traffico, permeabilita' degli spazi e organismi di coordinamento si applicano rispettivamente gli articoli 230 , 231 , 232 e 233 del testo unico disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare .
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