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Decreto del presidente della repubblica 27 gennaio 2000, n. · Decreto del presidente della repubblica 27 gennaio 2000, n. 64 — Regolamento recante norme per il recepimento di decisioni della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione di apparecchiature radio

Decreto del presidente della repubblica 27 gennaio 2000, n. Art. 2Interferenze dannose ed integrita' della rete

En vigueurTexte officiel

1. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1 e' fatta salva la normativa in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiocomunicazioni.

2. In caso di interferenze dannose per il funzionamento di altri impianti di telecomunicazioni nazionali ed esteri, autorizzati o registrati, l'apparecchiatura terminale radio e' immediatamente disattivata.

3. In caso di inottemperanza il Ministero delle comunicazioni provvede alla disattivazione e, se necessario, al sequestro delle apparecchiature.

4. A salvaguardia dell'integrita' delle reti pubbliche di telecomunicazioni, l'utilizzazione delle apparecchiature di cui al presente decreto e' soggetta alle disposizioni di cui all' articolo 12 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614 , ovvero a quelle dell' articolo 20 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160 .

Note all'art. 2: - Il testo dell' art. 12 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614 , recante "Attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformita', come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CE ", e' il seguente: "Art. 12 (Sorveglianza e controllo). - 1. E' facolta' del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni disporre controlli e sorveglianza sulla commercializzazione nonche' sulla utilizzazione dei terminali e delle apparecchiature in caso di perturbazione in atto alla rete o al servizio o a danno della rete pubblica. Restano ferme, quanto alle competenze in materia di vigilanza, le disposizioni vigenti. 2. I controlli di cui al comma 1 possono essere effettuati mediante prelievo a campione di un numero non superiore a cinque esemplari di terminali e di apparecchiature presso il costruttore, i depositi sussidiari del costruttore, i grossisti, gli importatori, i dettaglianti e, ove occorra, presso gli utilizzatori. A tal fine devono essere consentiti: a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti; b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento; c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e di prove. 3. I controlli tecnici e le prove sono effettuati con l'impiego delle strutture tecniche esistenti. 4. I risultati dei controlli e delle prove debbono essere comunicati ai soggetti interessati entro il termine di novanta giorni dal prelievo dei terminali e delle apparecchiature. 5. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto dei requisiti essenziali. I campioni, per i quali, invece, non sono state rilevate irregolarita', sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo". - Il testo del1' art. 20 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160 , recante "Regolamento per la procedura di approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni", e' il seguente: "Art. 20 (Sorveglianza e controllo). - 1. E' facolta' del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con altri organi competenti, disporre controlli sulla commercializzazione e sulla utilizzazione dei terminali. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c), i terminali e le apparecchiature immessi sul mercato sprovvisti della marcatura di cui al presente decreto o della marcatura CE di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614 , sono soggetti a sequestro. 3. I controlli di cui al comma 1 possono essere effettuati mediante eventuale prelievo a campione di un esemplare di un terminale presso i depositi del costruttore, i grossisti, gli importatori, i dettaglianti e, ove occorra, presso gli utilizzatori. A tal fine deve essere consentito: a) l'accesso ai luoghi di immagazzinamento dei prodotti o di vendita al dettaglio; b) l'acquisizione delle informazioni necessarie all'accertamento; c) il prelievo del campione per l'esecuzione degli esami necessari. 4. I risultati dei controlli debbono essere comunicati ai soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dal prelievo del campione. Nello stesso termine il campione, se conforme al tipo approvato, viene restituito. 5. Nel caso in cui il campione prelevato risulti non conforme al tipo approvato, l'interessato tenuto al pagamento delle spese per l'esecuzione degli esami; l'intero lotto da cui e' stato prelevato il campione e' soggetto a sequestro".