Decreto del presidente della repubblica 27 luglio 2000, n. 2 Art. 3Verbali di consegna
1. I verbali di consegna sono redatti secondo lo schema allegato, che fa parte integrante del presente regolamento, e devono contenere ogni notizia idonea ad individuare i beni che non risultino accatastati.
2. I verbali, corredati, ove possibile, di planimetrie e dei relativi certificati catastali, sono redatti in duplice esemplare uno per ciascuna delle parti interessate.