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Decreto del presidente della repubblica 14 novembre 2002, n. · Decreto del presidente della repubblica 14 novembre 2002, n. 313 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, ((di casellario giudiziale europeo,)) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)

Decreto del presidente della repubblica 14 novembre 2002, n. Art. 21

TITOLO VII Servizi certificativi Capo I Servizi certificativi del casellario giudiziale((, del casellario giudiziale europeo)) e del casellario dei carichi pendenti

En vigueurTexte officiel

(Certificato del casellario giudiziale ((, del casellario giudiziale europeo)) e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorita' giudiziaria)

1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto.

2. Previa autorizzazione del giudice procedente, il pubblico ministero acquisisce dal sistema lo stesso certificato concernente la persona offesa dal reato o il testimone, per le finalita' riconosciute dal codice di procedura penale . ( art. 688 c.p.p. : c. 1, primo periodo, c. 2; art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989 )