Decreto del presidente della repubblica 6 febbraio 2004, n. Art. 21Ordinamento gerarchico del personale volontario
Capo IV IMPIEGO
1. Ai fini gerarchici il personale permanente e' sovraordinato al personale volontario di pari grado.
2. Nei rapporti tra il personale volontario di pari qualifica, si considera gerarchicamente superiore chi possiede la maggiore anzianita' di servizio, intesa come lo svolgimento di un maggior numero di interventi di soccorso. A parita' di anzianita' di servizio, e' gerarchicamente superiore il maggiore di eta'.