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Decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21 · Decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21 — Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione

Decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21 Art. 3

En vigueurTexte officiel

((La data di esecuzione dei provvedimenti indicati all'articolo 1 e' fissata dal pretore secondo le disposizioni dei commi primo, secondo, terzo e quinto dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298, convertito nella legge 28 luglio 1978, n. 395, se il locatore dichiara, sotto la propria responsabilita' e indicandone i motivi, di avere la urgente necessita' di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli. Il locatore che abbia ottenuto la disponibilita' dell'immobile ai sensi del comma precedente e che, nel termine di tre mesi dalla avvenuta consegna, non lo abbia adibito ad abitazione propria, del coniuge o dei genitori o dei figli, ovvero che, entro due anni dall'avvenuta consegna, ne modifichi la destinazione della quale ha allegato la necessita', e' tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del contratto, salvo i diritti acquistati da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero al risarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a quarantotto mensilita' del canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il giudice, oltre a disporre il ripristino del contratto e il rimborso delle spese o il risarcimento del danno, ordina al locatore il pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni da devolvere al comune nel cui territorio e' sito l'immobile, ad integrazione del fondo sociale previsto dal titolo III della legge 27 luglio 1978, n. 392.))