Decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 Art. 21
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 APRILE 1981, N. 153)) . ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 APRILE 1981, N. 153)) . ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 APRILE 1981, N. 153)) . Le aziende municipalizzate e consortili possono, in caso di necessita', assumere il personale strettamente occorrente per fronteggiare insopprimibili esigenze di ampliamento dei servizi gestiti. Tale facolta' e' sottoposta alla condizione che l'azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio o, se in disavanzo, che questo sia contenuto nei limiti di cui al precedente art. 18.