Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 Art. 13Acquisti effettuati da ambasciate e organizzazioni internazionali
TITOLO III DISPOSIZIONI TRIBUTARIE Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA Sezione I MODIFICHE DI ALIQUOTE E DI TABELLE
1. Nell' articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione per gli enti indicati ai numeri 1), 3), 4) e 5) allorche' le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano di importo superiore ad un milione di lire; per gli enti indicati nel numero 1), tuttavia, le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati.".