Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25 · Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25 — Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonche' ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile. (26G00045)

Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25 Art. 21Modifiche agli articoli 20-sexies e 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata e in materia di ricostruzione pubblica nei territori delle regioni

Capo III Ulteriori misure urgenti di protezione civile e in materia di controllo sulla concessione di contributi pubblici per danni catastrofali

En vigueurTexte officiel

1. All' articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis: 1) all'alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 20-quinquies», sono inserite le seguenti: «e di quanto previsto dal comma 3-quater»; 2) alla lettera a), dopo le parole: «gia' individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica» sono inserite le seguenti: « ((nel comune in cui)) e' ubicato l'immobile danneggiato o nei comuni limitrofi», dopo le parole: «non sia possibile provvedere alla» sono inserite le seguenti: «riparazione o» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile danneggiato e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio, nonche' alle spese finalizzate alla costruzione di un immobile nelle predette aree»; 3) alla lettera b), dopo le parole: «in cui e' ubicato l'immobile danneggiato» sono inserite le seguenti: «o nei comuni limitrofi», dopo le parole: «e non si possa provvedere alla» sono inserite le seguenti: «riparazione o» e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile danneggiato e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio, nonche' alle spese funzionali al recupero e riuso di tali immobili, al fine di promuovere il recupero di aree gia' urbanizzate e la rigenerazione del patrimonio edilizio potenzialmente degradato»;

b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: «3-bis.1. I contributi per la delocalizzazione di cui al comma 3-bis possono essere richiesti, anche per interventi su immobili che non hanno subito danni diretti in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 20-bis, ma sono soggetti a fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni ad essi per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultano programmati e finanziati gli interventi di mitigazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3-bis. Tali situazioni devono aver provocato l'emissione, da parte delle competenti autorita', di un provvedimento di sgombero o evacuazione che sia ancora vigente al momento della presentazione della domanda in ragione del permanere dei predetti fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni. Il Commissario straordinario provvede alla concessione dei contributi di cui al presente comma e al rimborso per gli eventuali oneri di demolizione, nel limite di spesa di euro 25 milioni, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies destinate, a legislazione vigente, alle misure di ricostruzione privata. 3-bis.2. Qualora l'impossibilita' di procedere alla riparazione o ricostruzione nel medesimo luogo derivi da fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile ai sensi di quanto previsto dai commi 3-bis e 3-bis.1, gli interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio la cui programmazione e' ostativa alla concessione del contributo di delocalizzazione sono quelli valutati sufficienti a produrre, a lavori ultimati, la revoca del provvedimento di sgombero o evacuazione, e la relativa valutazione e' effettuata dall'autorita' che ha emesso il provvedimento, d'intesa con il Sub-commissario territorialmente competente, che si avvalgono delle rispettive strutture tecniche ordinariamente competenti.»;

c) al comma 3-ter, la parola: «danneggiati» e' soppressa, dopo le parole: «di cui al comma 3-bis, lettera b)» sono inserite le seguenti: «, e al comma 3-bis.1» e dopo le parole: «al patrimonio disponibile del Comune, che provvede» sono inserite le seguenti: «, ove necessario ((,)) ».

2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 nei territori di cui all' articolo 20-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023 , si provvede, quanto alla lettera a), nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente e, quanto alle lettere b) e c), nel limite di spesa di euro 25 milioni, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies destinate, a legislazione vigente, alle misure di ricostruzione privata.

2-bis. ((All'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 8-bis e' inserito il seguente: "8-bis.1. Ferme restando le risorse finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente e le ordinanze commissariali adottate, nell'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis si intendono compresi i territori degli enti locali interessati delle regioni di cui al medesimo comma 8-bis, anche se non indicati nelle delibere del Consiglio dei ministri che hanno dichiarato lo stato di emergenza, nei quali vengono realizzati interventi di ricostruzione pubblica conseguenti ai medesimi eventi alluvionali")) .