Decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 Art. 37Modifiche all'articolo 223-terdecies del regio decreto n. 318 del 1942
Capo III MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE
1. L' articolo 223-terdecies del regio decreto n. 318 del 1942 , e' sostituito da seguente: «223-terdecies. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo si applica l'articolo 223-duodecies; il termine per l'adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile e' fissato al 30 giugno 2005. Entro lo stesso termine le banche cooperative provvedono all'iscrizione presso l'Albo delle societa' cooperative. Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001 .».