Legge 14 agosto 1862, n. 800 Art. 21
CAPITOLO I. Del riscontro delle spese.
La Corte vigila perche' le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte, perche' non si faccia trasporto di somme non consentito per legge, e perche' la liquidazione e il pagamento delle spese sieno conformi alle leggi e ai regolamenti.