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Legge 8 giugno 1874, n. 1938 · Legge 8 giugno 1874, n. 1938 — Che regola l'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore. (074U1938)

Legge 8 giugno 1874, n. 1938 Art. 21

Sezione III. Del Consiglio dell'Ordine.

En vigueurTexte officiel

I membri del Consiglio restano in uffizio due anni.(1) ((2)) Nondimeno alla fine del primo anno cessano dal farne parte, nei Consigli composti di quindici membri, sette consiglieri estratti a sorte; cinque nei Consigli composti di dieci; tre in quelli composti di sette; due in quelli composti di cinque. Nell'anno successivo escono gli altri per ordine di anzianita'. I membri del Consiglio che escono d'uffizio possono essere rieletti.

--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1717 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I componenti dei Consigli dell'ordine degli avvocati e di disciplina dei procuratori legali, che a norma degli articoli 21 e 49 della legge 8 giugno 1874, n. 1938 , cesserebbero alla fine del corrente anno di far parte dei rispettivi Consigli, restano in carica per tutto l'anno 1916". --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1574 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I membri dei Consigli dell'ordine degli avvocati e di disciplina dei procuratori legali, che, a norma degli articoli 21 e 49 della legge 8 giugno 1874, n. 1938 , e 1° del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1717 , cesserebbero dal loro ufficio alla fine del corrente anno, restano in carica sino a tutto l'anno in cui sara' conclusa la pace".