Legge 14 luglio 1907, n. 562 Art. 21
Capitolo IV. Consorzi agrari.
Possono ottenere anticipazioni dalla Cassa ademprivile, nella misura per ciascuno stabilita dal Consiglio d'amministrazione della stessa, anche i Consorzi agrari costituiti fra agricoltori nella forma di Societa' cooperative. I Consorzi non possono fare le operazioni, di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo seguente, che con i soci. Il versamento delle azioni sottoscritte puo' anche effettuarsi coll'attribuzione ad esse delle quote di partecipazione agli utili sociali.