Legge 9 luglio 1908, n. 445 Art. 10
Capo III. Opere pubbliche
E' autorizzata la spesa di L. 9,000,000 per la costruzione di strade nazionali in Basilicata. Alla medesima sara' provveduto: a) per L. 5,800,000 mediante il trasporto di L. 2,000,000 dai fondi concessi dalla legge 3 luglio 1902, n. 297 , per le strade provinciali nn. 20 e 55 (dipendenti dalla legge 30 maggio 1875, n. 2521 ) e 117 (dipendente dalla legge 23 luglio 1881, n. 333 ), e di L 3,800,000 dai fondi accordati dalla legge 31 marzo 1904, n. 140 , per la costruzione di strale provinciali sovvenute; b) per L 3,200,000 con un nuovo stanziamento da inscriversi nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.