Legge 9 luglio 1908, n. 445 Art. 14
Capo III. Opere pubbliche
La somma di L.900,000 concessa al n. 6 della tabella annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140 , por le spese del commissariato civile di Basilicata, e' ridotta a L. 765,000.
Capo III. Opere pubbliche
La somma di L.900,000 concessa al n. 6 della tabella annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140 , por le spese del commissariato civile di Basilicata, e' ridotta a L. 765,000.