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Legge 9 luglio 1908, n. 445 · Legge 9 luglio 1908, n. 445 — Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)

Legge 9 luglio 1908, n. 445 Art. 42

TITOLO II. Provvedimenti per le Calabrie

En vigueurTexte officiel

I sussidi, che sulla somma di L. 1,000,000 concessa dall'ultimo comma dell' art. 42 della legge 25 giugno 1906, n. 255 , saranno corrisposti ai comuni della Calabria, che al 27 giugno 1906 non abbiano ancora estinto totalmente le passivita' incontrate per condutture d'acqua potabile compiute prima della stessa data, dovranno dai Comuni stessi essere impiegate nell'estinzione delle passivita' suddette, ovvero nell'esecuzione di opere pubbliche di riconosciuta utilita'. L'importare di ognuno di tali sussidi non potra' mai essere maggiore di quello delle passivita' di ciascun Comune non ancora estinte al 27 giugno 1906.