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Legge 9 luglio 1908, n. 445 · Legge 9 luglio 1908, n. 445 — Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)

Legge 9 luglio 1908, n. 445 Art. 52

TITOLO II. Provvedimenti per le Calabrie

En vigueurTexte officiel

Restando invariate le somme complessive degli stanziamenti annuali risultanti dalla tabella A annessa alla leggo 19 luglio 1907, n. 549, potra' essere variato il riparto degli stanziamenti annuali fra le diverse categorie di lavori, reintegrando negli esercizi successivi le somme stanziate in meno in uno o piu' esercizi.