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Legge 9 luglio 1908, n. 445 · Legge 9 luglio 1908, n. 445 — Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)

Legge 9 luglio 1908, n. 445 Art. 55

TITOLO II. Provvedimenti per le Calabrie

En vigueurTexte officiel

Gli stanziamenti, di cui ai nn. 3 e 4 della tabella A, annessa alla legge 25 giugno 1906, n. 255 , costituiscono un complessivo ed unico fondo, allo scopo di provvedere nella maniera piu' opportuna all'acquisto dei terreni occorrenti per l'impianto dei poderi dimostrativi e alla costruzione dei fabbricati rurali per i poderi suddetti.