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Legge 9 luglio 1908, n. 445 · Legge 9 luglio 1908, n. 445 — Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)

Legge 9 luglio 1908, n. 445 Art. 57

TITOLO II. Provvedimenti per le Calabrie

En vigueurTexte officiel

Le sedi dell'Istituto «Vittorio Emanuele III» potranno fare prestiti in danaro anche al proprietario o conduttore per gli scopi e nei modi e limiti degli articoli 11, 12, 13 e 15 della leggo 15 luglio 1906, n. 383.