Legge 9 luglio 1908, n. 445 Art. 65
TITOLO IV. Consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimenti di abitati in nuova sede.
I competenti uffici del genio civile, per ogni abitato compreso nella tabella E annessa alla presente legge, compileranno due piani, uno dei quali indichera' la zona che dovra' essere abbandonata e l'altro la localita' in cui dovra' sorgere il nuovo abitato. Indicheranno pure quali edifizi pubblici sia necessario di spostare, tenendo conto del numero degli abitanti e della distanza da altri centri abitati, gia' provvisti di tali edilizi.