Legge 9 luglio 1908, n. 445 Art. 75
TITOLO IV. Consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimenti di abitati in nuova sede.
L'Amministrazione provinciale, le Casse di risparmio, gli Istituti di credito fondiario e di credito ordinario e cooperativo sono autorizzati a concedere mutui ai privati per la costruzione di fabbricati da erigersi nei nuovi centri. I mutui saranno ammortizzabili in 30 anni e rimborsabili col sistema delle annualita' fissi comprendenti l'interesse, le quote di ammortamento e gli accessori. Le iscrizioni ipotecarie, che verranno assunte dagli Istituti sovventori a garanzia dei mutui, avranno la prelazione sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente. Al pagamento delle annualita', comprensive dell'interesse o delle rate di ammortamento dei mutui, lo Stato contribuira', fino alla somma di L. 4000 di capitale mutuato da ciascuna famiglia, nella misura del 2.75 per ogni cento lire. A tale scopo sara' inscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per tutta la durata degli anzidetti mutui, la somma corrispondente al contributo dello Stato.