Legge 29 dicembre 1948, n. 1521 · Legge 29 dicembre 1948, n. 1521 — Esecuzione di opere pubbliche a pagamento non differito nell'Italia meridionale e nelle Isole con la spesa di lire venti miliardi prelevate dal fondo speciale di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108 Legge 29 dicembre 1948, n. 1521 Art. 5 En vigueurTexte officiel I lavori di cui alla presente legge sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti. ← Précédent · Art. 4 Sommaire Art. 6 · Suivant →