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Legge 2 agosto 1952, n. 1221 · Legge 2 agosto 1952, n. 1221 — Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

Legge 2 agosto 1952, n. 1221 Art. 13

En vigueurTexte officiel

Per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge i concessionari di ferrovie, di tramvie e filovie extraurbane e di funivie, quando non ottengono la garanzia sussidiaria dello Stato, possono essere autorizzati a contrarre mutui garantiti da ipoteca a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 787 , salvo quanto disposto coi successivi articoli 14 e 15.