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Legge 27 dicembre 1953, n. 968 · Legge 27 dicembre 1953, n. 968 — Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Legge 27 dicembre 1953, n. 968 Art. 65Finanziamenti provvisori a sconto del contributo

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

En vigueurTexte officiel

E' consentita la cessione dei contributi per le riparazioni, le ricostruzioni o i ripristini previsti dalla presente legge a favore delle societa' ed imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori. E' altresi' consentito lo sconto presso gli enti finanziatori indicati nell'art. 60 dei contributi di cui al comma precedente. Gli enti predetti sono autorizzati a concedere finanziamenti provvisori contro l'impegno di cessione dei contributi.