Legge 27 febbraio 1955, n. 53 Art. 2
Gli aumenti previsti dal precedente articolo non possono valere ad attribuire ai dipendenti collocati a riposo una anzianita' superiore a quella che essi potrebbero acquistare rimanendo in servizio fino ai limiti massimi di eta' e di servizio previsti dai singoli ordinamenti per il collocamento a riposo.