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Legge 27 gennaio 1963, n. 19 · Legge 27 gennaio 1963, n. 19 — Tutela giuridica dell'avviamento commerciale

Legge 27 gennaio 1963, n. 19 Art. 5Sublocazione o cessione del contratto di locazione

En vigueurTexte officiel

Il conduttore puo' sbloccare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purche' venga insieme ceduta o locata l'azienda; ma deve darne comunicazione al locatore, il quale puo' opporsi per gravi motivi, da notificarsi al conduttore entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. Il conduttore cedente rimane obbligato in solido con il cessionario dell'azienda, per il pagamento del fitto e per l'osservanza di tutte le condizioni del contratto.