Legge 27 ottobre 1966, n. 910 Art. 28Programma straordinario per l'istituzione di vivai forestali
TITOLO VI PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO FORESTALE
Allo scopo di consentire la realizzazione di un organico sviluppo forestale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ((ad attuare un programma)) straordinario di produzione di piantine forestali da destinare alle iniziative di forestazione pubbliche e private. Il programma riguardera' il potenziamento dei vivai gestiti dal Corpo forestale dello Stato, mediante l'acquisto di terreni occorrenti e l'attuazione delle necessarie opere di impianto, ampliamento e ammodernamento, la manutenzione e coltura dei vivai, nonche' la essiccazione dei semi. I semi e le piantine saranno utilizzati per l'attuazione dei rimboschimenti direttamente effettuati dallo Stato o saranno ceduti, a titolo gratuito, per i lavori di rimboschimento effettuati dagli enti e dai privati.