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Legge 9 luglio 1967, n. 581 · Legge 9 luglio 1967, n. 581 — Aumento dell'assegno ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei

Legge 9 luglio 1967, n. 581 Art. 2

En vigueurTexte officiel

Alla maggiore spesa di lire 250.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1967, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.