Legge 28 febbraio 1969, n. 21 Art. 63
(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1969, la spesa di lire 1.200.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilita' in applicazione dell' articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.