Legge 28 febbraio 1969, n. 21 Art. 88
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all' articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, in 2.000 per l'Amministrazione dello Esercito, in 2.100 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.800 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.