Legge 5 febbraio 1970, n. 21 Art. 24
Gli impianti di alimentazione dell'energia elettrica a servizio dei baraccamenti costruiti per il ricovero dei sinistrati a seguito dei terremoti del 1968 in Sicilia passano in proprieta' dell'Ente nazionale energia elettrica, il quale e' obbligato ad assumere tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' quelli relativi allo smontaggio degli impianti stessi. Tale smontaggio e' effettuato dall'Ente nazionale energia elettrica, su richiesta del provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.