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Legge 1 giugno 1977, n. 285 · Legge 1 giugno 1977, n. 285 — Provvedimenti per l'occupazione giovanile

Legge 1 giugno 1977, n. 285 Art. 21

Titolo III DISPOSIZIONI IN MATERIA AGRARIA

En vigueurTexte officiel

((Durante il periodo di applicazione della presente legge, le imprese agricole, singole o associate, che assumono con regolare contratto per tre anni, o associano un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma in materie agrarie ricevono a valere sui fondi di cui ai successivi articoli 29 e 29-bis, dalla regione territorialmente competente un contributo di L. 100.000 mensili per la durata di ventiquattro mesi.)) In caso di licenziamento effettuato anteriormente alla scadenza del triennio il datore di lavoro e' tenuto a restituire il contributo percepito salvo che la cessazione del rapporto contrattuale non sia avvenuta per dimissioni o per giusta causa.