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Legge 27 luglio 1978, n. 392 · Legge 27 luglio 1978, n. 392 — Disciplina delle locazioni di immobili urbani

Legge 27 luglio 1978, n. 392 Art. 2Disciplina della sublocazione

TITOLO I DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE Capo I LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE

En vigueurTexte officiel

Il conduttore non puo' sublocare totalmente l'immobile, ne' puo' cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore. Salvo patto contrario il conduttore ha la facolta' di sublocare parzialmente l'immobile, previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata che indichi la persona del subconduttore, la durata del contratto ed i vani sublocati.