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Legge 20 marzo 1980, n. 75 · Legge 20 marzo 1980, n. 75 — Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilita' e di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione

Legge 20 marzo 1980, n. 75 Art. 21Personale degli enti soppressi

En vigueurTexte officiel

Le disposizioni dell' articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , si applicano a tutto il personale degli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma nonche' al personale comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 , in base a leggi speciali. E' data facolta' al personale destinato ad enti pubblici di optare, entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di assegnazione, per l'inquadramento nei ruoli speciali di cui al terzo comma del citato articolo 24-quinquies.