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Legge 25 febbraio 1981, n. 39 · Legge 25 febbraio 1981, n. 39 — Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia

Legge 25 febbraio 1981, n. 39 Art. 2

En vigueurTexte officiel

I militari indicati nell'articolo precedente vengono riammessi nei limiti delle vacanze esistenti nel rispettivo ruolo organico, conservano l'anzianita' di servizio gia' maturata nonche' il grado rivestito all'atto del congedo e vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto con pari anzianita' di grado.