Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

Legge 27 aprile 1981, n. 167 · Legge 27 aprile 1981, n. 167 — Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari

Legge 27 aprile 1981, n. 167 Art. 9

En vigueurTexte officiel

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 2 a 8 si applicano per cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1978. A partire dal 1978, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriore all'anno stesso sono riliquidate determinandone il nuovo importo in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli da 2 a 7 per le pensioni relative a cessazioni dal servizio non anteriori all'anno considerato. Nei casi di pensione di privilegio, la riliquidazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, prevista dagli ultimi due commi dell'articolo 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 39 dell'ordinamento della Cassa pensioni approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , e successive modificazioni, e' effettuata maggiorando il relativo importo in godimento al 31 dicembre 1977 del 60 per cento.