IT · Legge 22 ottobre 1981, n. 593
Legge 22 ottobre 1981, n. 593 — Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra
Sommaire
- Art. 1 Istanza di conferma delle domande gia' presentate e non definite con provvedimento formale
- Art. 2 Termine di presentazione dell'istanza di conferma - Decadenza
- Art. 3 Provvedimenti di liquidazione notificati ma non eseguiti per mancata presentazione dei documenti richiesti
- Art. 4 Richiesta dell'amministrazione di notizie, atti, e documenti
- Art. 5 Operativita' della decadenza
- Art. 6 Semplificazione delle procedure e coordinamento con le disposizioni precedenti
- Art. 7 Liquidazioni forfettarie di danni di guerra
- Art. 8 Valutazione dei danni di guerra denunciati in misura superiore a L. 30.000
- Art. 9 Fabbricati di civile abitazione riparati direttamente dallo Stato - Conguaglio
- Art. 10 Sanatoria per contributi diretti statali
- Art. 11 Facolta' di demandare ad altri uffici la trattazione e la definizione delle residue denunce o domande relative alle materie oggetto della presente legge
- Art. 12 Agevolazioni ed esenzioni in materia tributaria
- Art. 13 Modalita' di pagamento
- Art. 14 Assunzioni temporanee di personale
- Art. 15 Trattamento economico, previdenziale e sanitario del personale temporaneo
- Art. 16 Copertura dell'onere relativo al personale temporaneo
- Art. 17 Soppressione della Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra e dei reparti danni di guerra delle intendenze di finanza
- Art. 18 Soppressione del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra
- Art. 19 Trasferimento delle competenze del Commissariato alla Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso del Ministero del tesoro