Legge 29 dicembre 1982, n. 970 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' di quanto disposto nello scambio di lettere. La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.