Legge 29 novembre 1984, n. 798 Art. 21
Per la realizzazione o per il completamento degli interventi di competenza dello Stato, della Regione e dei comuni, finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, sono disposti ulteriori finanziamenti con apposita norma da inserire nella legge finanziaria a decorrere dall'anno 1987.