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Legge 27 febbraio 1985, n. 52 · Legge 27 febbraio 1985, n. 52 — Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari

Legge 27 febbraio 1985, n. 52 Art. 30

TITOLO III NORME FINALI

En vigueurTexte officiel

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 2669 ed il secondo comma dell'articolo 2836 del codice civile , nonche' ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Nota all'art. 30: - Il testo dell' art. 2669 del codice civile (Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro), come risultante a seguito dell'abrogazione del secondo comma operata dall'art. 30 della legge qui pubblicata, e' il seguente: "La trascrizione puo' essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un'autorita' giudiziaria dello Stato". - Il testo dell' art. 2836 del codice civile (Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza), come risultante a seguito dell'abrogazione del secondo comma operata dall'art. 30 della legge qui pubblicata, e' il seguente: "Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo".