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Legge 13 giugno 1985, n. 296 · Legge 13 giugno 1985, n. 296 — Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte delle ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea

Legge 13 giugno 1985, n. 296 Art. 13

Titolo IV NORME FINALI E TRANSITORIE

En vigueurTexte officiel

I cittadini degli Stati membri della CEE, in possesso di diplomi o certificati di ostetrica, di cui all'allegato B della presente legge, non rispondenti all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per l'esercizio della professione di ostetrica e rilasciati dagli Stati di origine o provenienza, possono ottenere, entro il 23 gennaio 1986, il riconoscimento del titolo di ostetrica in Italia ed il conseguente esercizio della relativa attivita' professionale a condizione che presentino un attestato rilasciato dalle autorita' competenti comprovante che essi hanno effettivamente e lecitamente svolto la specifica attivita' professionale per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato. Nel caso che i cittadini degli Stati membri della CEE siano in possesso di diplomi o certificati di ostetrica rispondenti all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalle direttive comunitarie, ma che possono essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale, e rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento del titolo di ostetrica in Italia e l'esercizio dell'attivita' professionale possono essere ottenuti a condizione che gli interessati presentino un attestato rilasciato dalle autorita' competenti comprovante che essi hanno effettivamente e lecitamente svolto la specifica attivita' professionale per un periodo di almeno due anni nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato.